Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. A due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, è stato pubblicato il 23 febbraio il Reg. UE 2024/745 che modifica il Reg. (UE) 833/2014 ed il Reg. UE 2024/753 che aggiorna la lista dei soggetti dell’allegato I del Reg. (UE) 269/2014.
Il pacchetto mira a colpire coloro che sostengono l’industria russa degli armamenti e il rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza in Russia. L’aggiornamento delle entità listate coinvolge anche soggetti di paesi terzi non russi, che attraverso la propria attività agevolano la circolazione di componenti utilizzate nell’industria degli armamenti. Questi ultimi sono elencati nell’allegato IV e sono appartenenti a paesi come India, Sri Lanka, Hong Kong e altri paesi terzi. L’allegato riporta le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia attraverso il commercio di componenti elettronici, anche originari della UE.
È stata ampliata inoltre la lista dei soggetti listati all’allegato I del Reg. (UE) 269/2014, persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il Regolamento prevede, in aggiunta, misure restrittive all’esportazione di nuovi prodotti e tecnologie adatte all’impiego nell’industria militare e di fabbricazione di missili e droni, come ad esempio trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, con specifiche esenzioni nel caso di spedizioni relative a contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del pacchetto. Le restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento e all’esportazione coinvolgono anche alcuni tipi di condensatori elettrici che possono essere utilizzati nell’industria militare.
Un altro importante aggiornamento riguarda le restrizioni all’acquisto e all’importazione nell’UE disciplinate dall’articolo 3 octies paragrafo 1.d (allegato XVII), relativo ai prodotti del ferro e dell’acciaio, per i quali è richiesta una prova dell’origine non russa dei materiali utilizzati nella produzione nel paese terzo. Il nuovo pacchetto prevede l’aggiunta del Regno Unito tra i paesi partner dell’Unione Europea, insieme a Norvegia e Svizzera. Per le importazioni nell’UE di prodotti dell’allegato XVII da tali paesi non è richiesto di attestare l’origine non russa dei fattori produttivi.
L’Unione Europea ha, infine, aggiornato anche la lista dei cosiddetti “high priority items” condivisa con le autorità competenti dei paesi partner USA, Regno Unito e Giappone. Si tratta di prodotti dual use e articoli ad alta tecnologia che sono stati rinvenuti nelle aree di conflitto in Ucraina.
L’integrazione di questa lista con l’aggiunta della sezione TIER 4.B è pubblicata sul sito della Commissione Europea, ma non è ancora stato recepita dal 13° pacchetto sanzionatorio. La lista completa di high priority items rappresenta ad oggi uno strumento di due diligence per gli esportatori al fine di eliminare il rischio di elusione delle sanzioni imposte dall’UE nei confronti della Russia.
Per approfondimenti, di seguito riportiamo il link al comunicato della Commissione UE:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_963
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