Adottato 11° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia | DB Group

Adottato 11° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia

28 Giugno 2023

Il 23 Giugno è stato pubblicato l’11° pacchetto di misure restrittive dell’Unione Europea nei confronti della Russia, che comprende il Reg. UE 2023/1214 che modifica il Reg. (UE) nr. 833/2014 ed i Reg. UE 2023/1215 e Reg. UE 2023/1216 che modificano ed attuano il Reg. (UE) nr. 269/2014.

Come già preannunciato, il nuovo pacchetto sanzionatorio è volto a prevenire e colpire le elusioni dei traffici, attraverso l’utilizzo di un nuovo strumento che sarà attivato solo in caso di fallimento del rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi coinvolti. Tale strumento potrà prevedere di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di un bene o una tecnologia, di vietata esportazione in Russia, verso un Paese terzo ritenuto a rischio di diversione dei traffici, previa delibera da parte del Consiglio.

Le principali novità riguardano:

  • Restrizioni soggettive:
    inserite 87 nuove entità che sostengono le forze armate russe tramite l’approvvigionamento di prodotti tecnologici e a duplice uso. Alcuni di questi soggetti sono registrati in Iran, Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia. Sono state aggiunte, inoltre, più di 100 persone ed enti soggetti a congelamento di beni ed è stata ampliata la lista degli operatori di radiodiffusione o di altri mezzi di comunicazione ad altri 5 soggetti, perché sotto il controllo diretto o indiretto del Governo russo.

 

  • Proprietà intellettuale:
    il regolamento UE ha introdotto il divieto di concedere in licenza o trasferire in altro modo, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali o dare accesso ad informazioni relative a prodotti la cui esportazione in Russia è vietata.

 

  • Restrizioni merceologiche:
    nuove restrizioni all’esportazione per prodotti che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico nel settore della difesa e della sicurezza della Russia, tra cui componenti elettronici, materiali per semiconduttori, attrezzature per la produzione e il collaudo di circuiti elettronici integrati e schede a circuito stampato, precursori di materiali energetici e di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa e attrezzature marine. Vietati i beni che contribuiscono al rafforzamento delle capacità industriali russe, ad esempio alcune tipologie di pneumatici, prodotti del settore tessile, prodotti delle industrie chimiche, materie plastiche, macchinari e relativa componentistica. Ampliate inoltre le restrizioni relative a trasferimento, fornitura, esportazione di armi da fuoco e loro parti. Introdotte nuove restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici e sull’esportazione di auto con cilindrata maggiore o uguale a 1900 cm3 e auto elettriche ed ibride. Relativamente ai beni di lusso, è stato introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti soggetti alle restrizioni sui cosiddetti beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia. Come per i precedenti pacchetti sanzionatori, è prevista, per taluni nuovi prodotti di vietata esportazione, la non applicazione fino al 25 settembre 2023 delle restrizioni, se oggetto di un contratto concluso prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

 

  • Restrizioni sul transito:
    è stato ampliato il divieto di transito nel territorio russo ai beni e alle tecnologie sensibili, che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico russo anche se destinati ad un paese terzo.

 

  • Restrizioni sul trasporto:
    divieto di trasportare merci all’interno del territorio UE su strada ai rimorchi e ai semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trasportati da autocarri immatricolati fuori dalla Russia. Sono state introdotte inoltre restrizioni sul trasporto marittimo per l’accesso delle navi ai porti UE, se le autorità competenti abbiano ragionevoli dubbi per sospettare che esse violino i divieti imposti dall’UE sul trasferimento di petrolio o prodotti petroliferi.

 

  • Restrizioni energetiche:
    Stop definitivo alla deroga temporanea concessa a Germania e Polonia per la fornitura di petrolio greggio dalla Russia attraverso la sezione settentrionale dell’oleodotto Druzhba. È riconosciuta la possibilità di concedere deroghe alle restrizioni UE ai fini di consentire l’esercizio e la manutenzione delle condotte del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (CPC) ed il trasferimento di beni di cui al codice 2709 00 originari del Kazakhstan e per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia.

 

Clicca qui per leggere il comunicato della Commissione UE.

Il team Customs Consultancy resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione. 

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