Il 18 dicembre è stato pubblicato il dodicesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia, che si compone di diversi atti: il Reg. UE 2023/2878 modifica il Reg. (UE) nr. 833/2014, i Reg. UE 2023/2873 e Reg. UE 2023/2875 modificano ed attuano il Reg. (UE) nr. 269/2014 e due Decisioni PESC.
Gli obiettivi che Il Consiglio dell’Unione Europea si è posto con l’adozione delle nuove sanzioni sono il rafforzamento delle misure antielusive, l’esclusione di ulteriori beni e tecnologie atti a potenziare le capacità industriali e belliche russe, anche in modo indiretto, dal novero delle merci esportabili dall’UE e il tanto atteso divieto di importazione dei diamanti di origine russa in UE.
Le principali novità riguardano:
- Restrizioni soggettive
Sono state inserite circa 140 persone fisiche e giuridiche nella lista dei soggetti colpiti da congelamento dei beni; tra queste vi sono soggetti appartenenti all’esercito russo, altri operanti nel settore informatico e in settori strategici dell’economia del Cremlino, soggetti che hanno preso parte alla rieducazione forzata dei minori ucraini e che hanno giocato ruoli importanti nelle elezioni che hanno avuto luogo nei territori ucraini occupati.
- Restrizioni commerciali
Ai fini di colpire un settore economico che vale circa quattro miliardi di euro, nel quadro della cooperazione internazionale in ambito G7, l’UE ha introdotto misure che vietano, dal 1° gennaio 2024, l’importazione, l’acquisto diretto o indiretto e il trasferimento di diamanti e prodotti listati che li contengono dalla Russia. A partire dal 1° marzo 2024, il divieto di importazione si estenderà fino a vietare l’importazione di diamanti russi esportati verso Paesi terzi e qui ulteriormente lavorati. Infine, dal 1° settembre 2024, la misura sarà estesa fino a vietare l’import da Paesi terzi di diamanti e minuterie contenenti diamanti prodotti con impiego di diamanti russi; sarà richiesta come prova anche un certificato che attesti che i diamanti non siano stati estratti, lavorati o prodotti in Russia; a partire da tale data sarà richiesta come prova anche un certificato che attesti che i diamanti non siano stati estratti, lavorati o prodotti in Russia.
Vengono poi ulteriormente ampliate le restrizioni all’importazione di materie prime per la produzione di prodotti siderurgici e l’accesso al mercato unionale di alcuni prodotti derivati dai metalli; a tal proposito, si segnala che specifiche esenzioni dall’obbligo della prova sull'origine dei prodotti siderurgici sono introdotte per le merci provenienti dalla Svizzera e dalla Norvegia, in quanto Paesi partner dell’Unione Europea.
Per l’export, le novità riguardano l’ampliamento delle restrizioni sulle merci a duplice uso, tra cui si annoverano prodotti chimici, termostati, motori e servomotori a corrente continua per veicoli aerei senza pilota, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi. Vengono anche introdotte ulteriori restrizioni su beni e tecnologie il cui impiego potrebbe rafforzare l’industria bellica e le capacità militari russe, tra cui macchinari e parti, prodotti per l'edilizia, batterie, prodotti trasformati di acciaio, rame e alluminio, quali ad esempio tubi, raccordi e relativi accessori. L’ampliamento delle restrizioni prevede in casi specifici delle esenzioni per merci che devono essere esportate in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023. Tali esenzioni sono applicabili ad un orizzonte temporale definito nel testo del Regolamento UE.
- Misure antielusive
Seguendo la via già imboccata con l’undicesimo pacchetto, l’UE amplia i divieti di transito attraverso la Russia di alcune categorie merceologiche ritenute sensibili, anche se destinate ad essere esportati verso Paesi terzi.
Viene inoltre introdotta la clausola ‘No Russia’, con la quale gli esportatori sono obbligati, in fase di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, a vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia di determinate categorie di beni e tecnologie utilizzati dal Cremlino a fini militari e trovati nelle zone di guerra in Ucraina. Il contratto dovrà prevedere rimedi adeguati in caso di violazioni e vige l’obbligo per l’esportatore di informare tempestivamente le autorità nazionali se dovesse venire a conoscenza di violazioni. Sono previste esenzioni per contratti conclusi prima del 19 dicembre.
Per approfondimenti da fonti ufficiali, di seguito riportiamo il link al comunicato della Commissione UE: https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-23-6566_it.pdf
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