Gentile Cliente,
la presente per portare alla Sua cortese attenzione alcune importanti novità sulla compilazione delle bolle doganali di importazione che entreranno in vigore il 13 febbraio 2018.
Le nuove regole sono state introdotte dall'Agenzia delle Dogane con Nota Prot. 7949/RU allo scopo di sviluppare ulteriormente l'analisi automatizzata del rischio e ridurre conseguentemente l'incidenza dei controlli.
A partire dal 13 di febbraio sarà obbligatorio indicare nella bolla doganale di importazione le seguenti informazioni:
1. Il codice identificativo del documento di vigilanza rilascito dal MISE per i prodotti siderurgici e relativa quantità importata
2. L'origine unionale delle merci reimportate tramite la sigla UE e non il codice ISO del singolo Stato Membro
3. La quantità della merce relativa al nulla osta sanitario e/o certificato veterinario
Come dichiaranti doganali, non avremo bisogno da parte Sua di informazioni aggiuntive in quanto tutte desumibili dalla documentazione commerciale normalmente a corredo della spedizione.
Ad oggi, a seguito dell’ultima comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle Dogane in data 09/02/2018, l’indicazione obbligatoria dei dati dello speditore/esportatore estero, pratica fino ad oggi opzionale, è in fase di valutazione.
Nel caso in cui venisse resa obbligatoria, saremo costretti ad emettere una bolla doganale di importazione per mittente, indicando i suoi dati nel campo previsto, in caso contrario sarà indirizzata a controllo documentale.
Ci impegniamo a fornirvi maggiori informazioni in merito all’ultimo punto non appena riceveremo ulteriori comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi approfondimento o ulteriore informazione all'indirizzo customs.consultancy@dbgroup.net