EUR.1, EUR.MED, A.TR: nuove procedure | D.B. Group

EUR.1, EUR.MED e A.TR: al via le nuove procedure

04 Aprile 2022

 

Con Circolare n. 12/2022 (PDF icon 2022-03-29 ADM Circ. 12 2022.pdf), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ridefinito le procedure di rilascio dei certificati di circolazione, che hanno preso definitivamente il via dal 1° aprile 2022.
La principale novità consiste nella sostituzione della consueta procedura di previdimazione, permettendo agli operatori economici di ottenere il rilascio dei certificati di circolazione secondo 3 diverse modalità:

1. PROCEDURA ORDINARIA
Il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021 *. (vedi sotto)
L’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), dopo aver inviato la dichiarazione doganale nella quale ha indicato la richiesta di un certificato di circolazione EUR.1, EUR MED o A.TR ed ottenuto lo svincolo delle merci, procede alla stampa del certificato medesimo per la successiva vidimazione a cura dell’Ufficio delle Dogane di esportazione dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma.

Il file generato si presenta come particolarmente “rigido” in quanto i dati, essendo ripresi direttamente dalla bolla doganale secondo una modalità di autocompilazione, sono difficilmente modificabili.
Un’eventuale correzione, infatti, è possibile solo in minima parte e attraverso determinati codici.

Con questa richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l’inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell’apposito codice documento, l’operatore economico si assume la responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti del carattere della preferenzialità o dello status unionale delle merci esportate.

L’Ufficio delle Dogane di esportazione, infatti, procede alla vidimazione dei certificati di circolazione in questione relativi a merci svincolate senza chiedere l’esibizione della richiesta di rilascio del certificato né la documentazione sottesa al medesimo.

L’operatore economico, con l’utilizzo di uno dei codici previsti dall’articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì che, in caso di controllo da parte dell’ufficio doganale, si impegna a rendere immediatamente disponibili la cd. “dichiarazione dell’esportatore” e i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.

*ARTICOLO 3
Modalità di richiesta dei Certificati
L’esportatore, direttamente o per il tramite del suo rappresentante doganale, richiede il Certificato specificando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione doganale di esportazione -uno dei seguenti codici:
· 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1;
· 27YY richiesta del certificato A.T.R.;
· 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED;
L’inserimento di uno dei citati codici nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione sostituisce la presentazione del “formulario di domanda” disciplinato con Circolare n. 11D/2010 e ha valenza di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 della sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti da i vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale delle merci come risultanti dai dati qualitativi e quantitativi riportati nella dichiarazione doganale medesima.
L’utilizzo dei codici citati comporta pertanto piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante anche in relazione alla pronta disponibilità dei documenti che comprovano l’origine unionale delle merci, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00. Sono conseguentemente da ritenersi superate le previsioni di cui alla Circolare n. 11D/2010 relative alla presentazione dei “formulari di domanda” e dei certificati di circolazione, con particolare riferimento al termine minimo di 10 giorni ivi previsto per la presentazione dei “formulari di domanda”. Il sistema informativo ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, genera il Certificato che viene registrato in un apposito archivio dell’Agenzia.

2. PROCEDURA FACILITATA
Si differenzia da quella “ordinaria” perchè l’esportatore deve stampare il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.
Dal 1° aprile 2022 l’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano espressamente richiesto alla Dogana di competenza territoriale la possibilità di continuare ad utilizzarla, in quanto in possesso di determinati requisiti.

3. “PROCEDURA FULL DIGITAL”
Al momento può essere utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2023, si applica in via sperimentale per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021.

Alla luce delle novità procedurali elaborate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadiamo l’importanza dell’ottenimento dello status di Esportatore Autorizzato, che permette di rivestire un ruolo strategico di accesso alle semplificazioni.

Vieppiù è opportuno sottolineare che viene richiesta la scrupolosa osservanza delle condizioni previste per l’attestazione dell’origine delle merci ai fini del riconoscimento delle preferenze daziarie all’importazione nel Paese terzo accordista, ovvero dello status ai fini della libera pratica nel contesto dell’Unione doganale UE-Turchia.

Per qualsiasi ulteriore informazione il reparto Customs Consultancy è a vostra disposizione.

 

Il team D.B. Group

 


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