Vi informiamo che, domani, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) presenterà a Roma gli Incoterms® 2020, la nuova versione dei termini di resa dedicati alla spedizione internazionale delle merci, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020.
Come riportato dal sito ufficiale dell’ICC, queste saranno le novità principali:
- Dopo numerose richieste da parte dei mercati, gli Incoterms® 2020 permetteranno di avere una bolla di carico a bordo anche nella resa FCA (Free Carrier)
La resa Incoterms® FOB, spesso utilizzata per le spedizioni con container, implica alti rischi per il venditore. Difatti, con questa regola il venditore non ha più il controllo sul container quando arriva al porto, ma è comunque responsabile per qualsiasi inconveniente finché questo non viene caricato sulla nave.
Per questa ragione, i venditori preferiscono utilizzare la resa Incoterms® FCA. Tuttavia, i venditori molto spesso preferiscono assicurarsi il pagamento con una lettera di credito. Le lettere di credito, per essere emesse, necessitano di una bolla di carico prodotta a bordo: ciò è difficile da ottenere con la regola FCA.
Perciò, l’FCA degli Incoterms® 2020 autorizza le parti del contratto, qualora in accordo, a chiedere al carrier di produrre la bolla di carico a bordo.
- Gli Incoterms® 2020 struttureranno le rese CIF (Cost Insurance and Freight) e CIP (Carriage and Insurance Paid To) con diversi livelli assicurativi.
Gli Incoterms® 2010 prevedevano che il venditore provvedesse ad una copertura assicurativa di livello Clause C per entrambe le regole. La Clause C è il livello assicurativo più basso: sebbene questo possa andare bene per i prodotti in bulk, non è lo stesso per quanto riguarda i beni finiti.
Per tale ragione, negli Incoterms® 2020 la resa CIF manterrà lo stesso livello di copertura assicurativa, mentre la CIP dovrà essere protetta da un’assicurazione di livello più alto (ovvero Clause A).
- Gli Incoterms® 2020 includeranno la possibilità di gestire le spedizioni con mezzi propri – e non con un carrier terzo – nelle rese FCA, DAP, DPU e DDP.
Negli Incoterms® 2010, nelle spedizioni era sempre previsto l’impiego di un carrier terzo: non era infatti inclusa la possibilità che il seller o il buyer potessero gestire il trasporto con mezzi propri. Con gli Incoterms® 2020 invece, ciò sarà permesso.
- C’è un cambiamento nella resa Delivered At Terminal (DAT): adesso sarà nota con il nome di Delivered At Place Unloaded (DPU).
Negli Incoterms® 2010, la regola DAT stava a significare che le merci erano indicate come consegnate una volta arrivate al terminal. In molti hanno espresso la necessità di una resa Incoterms® che permettesse la consegna non solo ad un terminal. Perciò, la DAT ora sarà nota come DPU – senza quindi il riferimento specifico ai terminal.
- Gli Incoterms® 2020 includeranno regolamentazioni sulla sicurezza più precise, con descrizione di obblighi e costi.
Le regolamentazioni sulla sicurezza nella spedizione delle merci sono diventate ormai di altissima importanza; purtroppo però possono implicare possibili costi aggiuntivi e ritardi, soprattutto se non vengono rispettate perfettamente.
Già gli Incoterms® 2010 discutevano il tema, attribuendo alle parti costi e responsabilità. Negli Incoterms® 2020 tale elemento ha ottenuto un ruolo ancora più centrale nella strutturazione delle rese.
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