Novita’ in tema di Cumulo Paneuromediterraneo | DB Group

Novita’ in tema di Cumulo Paneuromediterraneo

15 Ottobre 2021

L’antefatto:
La Convenzione Paneuromediterranea - PEM riunisce una serie di Stati (Unione Europea, Stati EFTA, Turchia, paesi firmatari della Dichiarazione di Barcellona, Balcani occidentali e Isole Faroe) legati da una rete di accordi di libero scambio che prevedono al loro interno protocolli di origine analoghi.

L’aspetto più interessante della Convenzione è l’applicazione del criterio del cumulo diagonale dell’origine, che consente di impiegare nel processo di fabbricazione materiali originari di diversi Stati contraenti, purché tutti applichino le medesime regole d'origine.

Il protocollo di origine paneuromediterraneo è frutto dell’attività di collaborazione economica avviata tra i paesi del bacino del Mediterraneo a partire dal 1995, allo scopo di promuovere la pace, la stabilità e il benessere della regione.

A che punto siamo:
Per favorire la ripresa economica delle aziende europee a seguito dell’emergenza da Covid-19, la Commissione europea ha avviato dall’anno scorso l’approvazione di un pacchetto di proposte finalizzate a promuovere gli scambi commerciali con i 20 paesi partner della Convenzione PEM.
Queste proposte sono volte a semplificare e modernizzare le regole di origine preferenziale contenute negli accordi bilaterali siglati tra UE e i paesi PEM.
Non sostituiscono le attuali disposizioni della Convenzione Paneuromediterranea, ma si potranno applicare parallelamente ad essa, su base facoltativa e bilaterale, in attesa che si concluda la revisione complessiva della Convenzione e vengano adottate le nuove modifiche da parte di tutti i paesi coinvolti.

Quando:
A partire dal 1° settembre 2021 è possibile applicare in via facoltativa le nuove regole di origine preferenziale. In questa fase iniziale i paesi interessati sono Svizzera, Norvegia, Islanda, Isole Faeroe, Albania, Giordania, Georgia, Palestina, Macedonia del Nord.
Pertanto, le aziende che operano nei suddetti paesi (che hanno iniziato ad introdurre le nuove norme) potranno scegliere, per ogni singola spedizione, quali regole di origine utilizzare: se le regole attuali della Convenzione PEM oppure le nuove regole di origine transitorie.
Gli altri paesi che aderiscono alla Convenzione (Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Repubblica di Moldova, Ucraina, Libano, Turchia e Egitto) stanno nel contempo adottando, con fasi di avanzamento diverse, il corpus delle nuove norme di origine.
L’obiettivo finale è giungere alla conclusione del processo di revisione della Convenzione PEM, in modo da poter disporre di un unico e definitivo pacchetto di regole da applicarsi in modo univoco all’intera area paneuromediterranea.
La Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) della Commissione Europea ha pubblicato una guida esplicativa a disposizione degli operatori, che è consultabile a questo LINK.

Cosa cambia:
Le principali modifiche comportano nell’insieme regole di origine maggiormente flessibili e in linea, non solo con le esigenze del contesto industriale e commerciale attuale, ma anche con le norme di origine adottate negli accordi più recenti conclusi dall’Unione Europea.
Nello specifico i cambiamenti riguardano:
1- il cumulo integrale: viene introdotto il concetto di cumulo “full”, che consente alle operazioni di fabbricazione necessarie all’acquisizione dell’origine preferenziale di essere ripartite tra vari paesi;
2- le prove di origine preferenziale: è previsto un unico tipo di prova (EUR1 o dichiarazione di origine), che sostituisce la duplice modalità EUR1 ed EUR MED; inoltre viene introdotto il sistema REX per la dichiarazione dell’origine su fattura;
3- le soglie di tolleranza per i componenti non originari: viene aumentata l’attuale soglia del 10% del prezzo EXW del prodotto, prevedendo la nuova soglia del 15% rispettivamente per i prodotti agricoli (calcolata sul peso netto) e industriali (calcolata sul valore del prezzo EXW);
4- il trasporto diretto: sono ammessi il magazzinaggio e il frazionamento sotto sorveglianza doganale, senza che sia compromesso il principio di non manipolazione delle merci;
5- la restituzione dei dazi (duty drawback): è prevista la possibilità di ottenere il rimborso dei dazi sui componenti importati relativi alla maggior parte dei prodotti, in modo da contribuire alla competitività degli esportatori dell’UE.

Il nostro team Customs Consultancy è a tua completa disposizione per illustrarti i benefici delle nuove regole di origine, in base alle esigenze e caratteristiche di ogni contesto aziendale. Per contattare il team clicca QUI

 

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